IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela  delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista  la  legge  5  gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955,  n.
667,  concernente  norme  regolamentari per l'esecuzione della citata
legge n. 125;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  ottobre  1955,
n.  1269,  ed in particolare l'art. 1 con il quale e' riconosciuta la
denominazione di origine del formaggio "Parmigiano Reggiano";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1981
concernente  la  commercializzazione  di  formaggi a denominazione di
origine e tipici in parti preconfezionate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 con
il quale viene modificato lo standard di  produzione  gia'  approvato
con  il  citato decreto n. 1269 nel senso di consentire la produzione
del formaggio "Parmigiano Reggiano" nell'intero arco dell'anno;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio  1990
concernente   modificazioni   del   disciplinare  di  produzione  del
formaggio a denominazione di origine "Parmigiano Reggiano";
  Vista la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio  Parmigiano Reggiano intesa ad ottenere, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sopra citata,
una  integrazione  al  disciplinare  di  produzione   del   formaggio
"Parmigiano  Reggiano" approvato con il citato decreto del Presidente
della  Repubblica  30  ottobre  1955,  n.  1269,  relativamente  alla
estensione  della  denominazione  di  origine medesima alla tipologia
grattugiato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni  di  origine  e  tipiche  dei  formaggi  espresso nella
riunione del 4 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
41 del 18 febbraio 1991;
  Esaminate   le  istanze  e  controdeduzioni  avverso  l'avviso  del
comitato nazionale tutela delle denominazioni di  origine  e  tipiche
dei formaggi di cui al predetto comma, presentate da una associazione
di  categoria  e da una ditta privata, anche attraverso una ulteriore
consultazione del comitato medesimo il quale ha  confermato  peraltro
il proprio precedente parere;
  Considerato  che  la  tipologia di formaggio grattugiato risponde a
precise esigenze di mercato e che nel formaggio grattugiato  medesimo
ottenuto con appropriate operazioni di grattugia dal formaggio avente
diritto   alla   denominazione   di   origine  "Parmigiano  Reggiano"
permangono  le   caratteristiche   organolettiche   e   merceologiche
specificate di detto prodotto;
  Considerato   che   nella   richiesta  di  cui  sopra  e'  prevista
l'effettuazione delle operazioni di grattugia nella  stessa  zona  di
produzione  del  formaggio  "Parmigiano  Reggiano",  per  cui possono
ritenersi non interrotte le metodologie di produzione tradizionali  e
connesse alla zona medesima;
  Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti la domanda di cui
trattasi;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione di origine del formaggio "Parmigiano Reggiano" e'
estesa  alla  tipologia  grattugiato,  ottenuta   esclusivamente   da
formaggio  intero avente diritto alla denominazione di origine di cui
trattasi,  a  condizione  che  le  operazioni  di   grattugia   siano
effettuate   nell'ambito  della  zona  di  produzione  del  formaggio
medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun
trattamento e  senza  aggiunta  di  sostanze  atte  a  modificare  la
conservabilita' e le caratteristiche organolettiche originarie.